Studio Musumarra

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PARTICOLARI ANCORA SUL NUOVO REDDITOMETRO

Stampa

La determinazione del reddito presunto con la  metodologia del nuovo strumento chiamato REDDITOMETRO, particolare importanza rivestono le "quote per incrementi patrimoniali", soprattutto se tali "quote" derivano dall`acquisto di immobili.


Giovani imprenditori o giovani professionisti all`inizio della propria attività quando cioè si staccano dal nucleo familiare, realizzano investimenti patrimoniali di importo notevole grazie al contributo dei genitori o dei parenti: il caso classico e` rappresentato dall`acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale

Nei casi di cui sopra, si è sempre considerato che il trasferimento del denaro dovesse essere  effettuato tramite  bonifico bancario come precostituzione di una prova di fronte alle richieste di giustificazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
realizzato, attraverso il contributo dei genitori o dei parenti.

Tutto questo nel rispetto del concetto di "somme di modico valore" di cui all`art. 783 Cod.Civ., tenuto inoltre conto che l`articolo 782 Cod. Civ. dispone che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita`; con tale forma si ritiene che, pur ricadendo il predetto comportamento in palese violazione delle predette norme, ai fini tributari la documentazione bancaria potesse superare qualsiasi altra presunzione.

La sentenza della Cassazione Civile, sezione tributaria, n. 16348 del 17/6/2008, ha stravolto un pò il modo di agire fino ad ora:

La commissione tributaria provinciale motivava che.. la donazione deve essere fatta per atto pubblico

Non ricorre un`ipotesi di modico valore ex art. 783 Cod.Civ.

Non e` certamente di modico valore la somma di lire 20.000.000 (del 1989 che al settembre 2009, rivalutati con l`indice FOI, sarebbero pari a circa 19.874 euro)

La natura "modica" deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante e questo doveva essere certamente oggetto di dimostrazione da parte del contribuenti.

Ti trovi in: Area news News area fiscale PARTICOLARI ANCORA SUL NUOVO REDDITOMETRO

Questo sito internet utilizza i cookies, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione. Continuando la navigazione si considera accettato il loro utilizzo. Per saperne di più sui cookie che utilizziamo e come eliminarli, leggi la nostra privacy policy.

Accetto i cookie da questo sito.

EU Cookie Directive Module Information