Intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.
Ai sensi dell`art. 50, D.P.R. 602/1973, infatti, il Concessionario della Riscossione (Equitalia s.p.a.) non puo` iniziare la procedura esecutiva se e` decorso piu` di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ma deve notificare un atto, l`intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore il pagamento del debito entro i successivi 5 giorni.
Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato il dovuto, il Concessionario puo` iniziare l`esecuzione forzata del credito erariale (detto pignoramento).
Ma le intimazioni di pagamento devono recare l`indicazione del responsabile del procedimento o quelle "mute" sono perfettamente immuni da vizi?
Il responsabile del procedimento e` una figura interna all`ente pubblico che svolge la funzione di punto di riferimento per il contribuente che desiderasse instaurare un contraddittorio con l`ente stesso o anche solo ottenere informazioni e garantisce il principio di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione previsto anche dalla Costituzione all`art. 97.
In ambito tributario tale indicazione e` prevista quale requisito tassativo degli atti tributari dallo Statuto del Contribuente, art. 7, co. 2, L. 212/2000, ma la sanzione della nullita` e` stata introdotta esplicitamente soltanto con riferimento alle cartelle di pagamento emesse dopo il 1 giugno 2008 (art. 36, co. 4 ter, D.L. 248/2007 come convertito dalla L. 31/2008).
Questo ha creato sin da subito domande in merito alla sorte delle cartelle precedenti, quelle cosiddette "mute", che sono state salvate giurisprudenzialmente con un`operazione che potremmo definire di interpretazione creativa.
Cosi`, invece, non e` accaduto per gli atti diversi dalle cartelle esattoriali.
Infatti, le corti di merito (ad esempio, CTP Pescara sent. n. 248/2009; CTP Cosenza sent. n. 253/2009; CTP Cosenza sent. n. 257/2009) hanno iniziato a interpretare molto restrittivamente il principio di cui al menzionato art. 36, co. 4 ter, considerandolo norma applicabile esclusivamente alle cartelle di pagamento e ponendo l`accento piu` che altro sull`effetto sanante della disposizione.
In altre parole, leggendo al contrario la predetta disposizione, i giudici hanno condivisibilmente affermato: con l`art. 36, co. 4 ter, il legislatore ha voluto semplicemente salvare le cartelle mute precedenti al 1° giugno 2008 e non porre un nuovo requisito essenziale: pertanto, i diversi atti di riscossione privi dell`indicazione del responsabile del procedimento continuano a essere nulli, a prescindere che siano stati emessi prima o dopo il 1 giugno 2008.
Tale principio pare applicabile anche alle intimazioni di pagamento che, pertanto, debbono essere dichiarate nullese non recano l`indicazione del responsabile del procedimento.
Proprio a conferma di cio`, e` possibile citare la Commissione Tributaria Provinciale di Parma che il 14 gennaio 2010 con la sentenza n. 40 ha annullato un`intimazione di pagamento "muta" e ha ricordato che "l`art. 7, co. 2, della legge 212/2000 dispone che gli atti dell`amministrazione finanziaria e del concessionario della riscossione devono tassativamente indicare il responsabile del procedimento".
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