Intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.
Ai sensi dell`art. 50, D.P.R. 602/1973, infatti, il Concessionario della Riscossione (Equitalia s.p.a.) non puo` iniziare la procedura esecutiva se e` decorso piu` di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ma deve notificare un atto, l`intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore il pagamento del debito entro i successivi 5 giorni.
Soltanto  nel caso in cui entro il predetto termine  non dovesse essere saldato  il dovuto, il Concessionario puo` iniziare  l`esecuzione forzata del  credito erariale (detto pignoramento).
 Ma le intimazioni di pagamento devono recare l`indicazione del responsabile del procedimento o quelle "mute" sono perfettamente immuni da vizi?
 Il responsabile del procedimento e` una figura interna all`ente  pubblico che svolge la funzione di  punto di riferimento per il  contribuente che desiderasse instaurare un  contraddittorio con l`ente  stesso o anche solo ottenere informazioni e  garantisce il principio di  trasparenza e buon andamento della Pubblica  Amministrazione previsto  anche dalla Costituzione all`art. 97.
 In ambito tributario tale  indicazione e` prevista quale requisito tassativo degli atti tributari  dallo Statuto del Contribuente, art. 7, co. 2, L. 212/2000, ma  la sanzione della nullita` e` stata introdotta esplicitamente soltanto  con riferimento alle  cartelle di pagamento emesse dopo il 1 giugno 2008  (art. 36, co. 4 ter,  D.L. 248/2007 come convertito dalla L. 31/2008).
 Questo ha creato sin da subito domande in merito alla sorte delle  cartelle precedenti, quelle cosiddette "mute", che sono state salvate  giurisprudenzialmente con un`operazione che potremmo definire di  interpretazione creativa.
 Cosi`, invece, non e` accaduto per gli atti diversi dalle cartelle esattoriali.
Infatti, le corti di merito (ad esempio, CTP Pescara sent. n. 248/2009; CTP Cosenza sent. n. 253/2009; CTP Cosenza sent. n. 257/2009) hanno iniziato a interpretare molto restrittivamente il principio di cui al menzionato art. 36, co. 4 ter, considerandolo norma applicabile esclusivamente alle cartelle di pagamento e ponendo l`accento piu` che altro sull`effetto sanante della disposizione.
In   altre parole, leggendo al contrario la predetta disposizione, i  giudici  hanno condivisibilmente affermato: con l`art. 36, co. 4 ter, il   legislatore ha voluto semplicemente salvare le cartelle mute  precedenti  al 1° giugno 2008 e non porre un nuovo requisito essenziale:  pertanto, i  diversi atti di riscossione privi dell`indicazione del responsabile del  procedimento continuano a essere nulli, a prescindere che siano stati  emessi prima o dopo il 1 giugno 2008.
 Tale principio pare applicabile anche alle intimazioni di pagamento che, pertanto, debbono essere dichiarate nullese non recano l`indicazione del responsabile del procedimento.
 Proprio a conferma di cio`, e` possibile citare la Commissione   Tributaria Provinciale di Parma che il 14 gennaio 2010 con la sentenza   n. 40 ha annullato un`intimazione di pagamento "muta" e ha ricordato che  "l`art. 7, co. 2, della legge 212/2000 dispone che gli atti dell`amministrazione finanziaria e del concessionario della riscossione   devono tassativamente indicare il responsabile del procedimento".
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