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Libro primo: Disposizioni generali

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Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
Capo I: DEL GIUDICE
Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE

Art. 1 (Giurisdizione dei giudici ordinari) La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e’ esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

Art. 2 (Inderogabilita’ convenzionale della giurisdizione) La giurisdizione italiana non puo’ essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, ne’ di arbitri che pronuncino all’estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente ne’ domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto. Articolo abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 3 (Pendenza di lite davanti a giudice straniero) La giurisdizione italiana non e’ esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa. N.B.: Articolo abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 4 (Giurisdizione rispetto allo straniero) Lo straniero puo’ essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1) se quivi e’ residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero; 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi; 3) se la domanda e’ connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano puo’ conoscere; 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene puo’ conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano. N.B.: Articolo abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 5 (Momento determinante della giurisdizione e della competenza) La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 2, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 6 (Inderogabilita’ convenzionale della competenza) La competenza non puo’ essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.
Sezione II: DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE

Art. 7 (Competenza del giudice di pace) Il giudice di pace e’ competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582.28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace e’ altresi’ competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche’ il valore della controversia non superi 15.493.70 euro. Il giudice di pace e’ inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (1). E’ competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalita’ d’uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita’; 4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all’articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2). Articolo cosi’ sostituito dall’art. 17, L. 21 novembre 1991, n. 374. (1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. (2) Numero abrogato dall’art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

Art. 8 (Competenza del pretore) Il pretore e’ competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace (1). E’ competente, qualunque ne sia il valore: 1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’articolo 688, secondo comma; 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (2); 3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; 4) per le cause relative alla misura e alle modalita’ di uso dei servizi di condominio di case (2). N.B.: Articolo cosi’ sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399. (1) Comma sostituito dall’art. 18, L. 21 novembre 1991, n. 374 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 2, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. (2) Numero abrogato dall’art. 47, L. 21 novembre 1991, n. 374. Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 febbraio 1998 n.51

Art. 9 (Competenza del tribunale) Il tribunale e’ competente per tutte le cause che non sono di competenza del conciliatore o del pretore. Il tribunale e’ altresi’ esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita’ delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

Art. 10 (Determinazione del valore) Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Art. 11 (Cause relative a quote di obbligazione tra piu’ parti) Se e’ chiesto da piu’ persone o contro piu’ persone l’adempimento per quote di un’obbligazione, il valore della causa si determina dall’intera obbligazione.

Art. 12 (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni) Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validita’ o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e’ in contestazione. Nelle cause per finita locazione d’immobili il valore si determina in base all’ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso (1). Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi. (1) Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 13 (Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite) Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e’ controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e’ controverso, il valore si determina cumulando venti annualita’; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita’ domandate fino a un massimo di dieci. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

Art. 14 (Cause relative a somme di danaro e a beni mobili) Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto puo’ contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

Art. 15 (Cause relative a beni immobili) Il valore delle cause relative a beni immobili e’ determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprieta’; per cento per le cause relative all’usufrutto, all’uso, all’abitazione, alla nuda proprieta’ e al diritto dell’enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu’. Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta’ controversa, se questa e’ determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente. Se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile. N.B.: Articolo cosi’ sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.

Art. 16 (Esecuzione forzata) Per la consegna e il rilascio di cose e per l’espropriazione forzata di cose mobili e di crediti e’ competente il pretore. Per l’espropriazione forzata di cose immobili e’ competente il tribunale. Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione e’ competente il tribunale anche relativamente ad esse. Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e’ competente il pretore. Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 febbraio 1998 n. 51

Art. 17 (Cause relative all’esecuzione forzata) Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede; quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’articolo 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.
Sezione III: DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO

Art. 18 (Foro generale delle persone fisiche) Salvo che la legge disponga altrimenti, e’ competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, ne’ domicilio, ne’ dimora nella Repubblica o se la dimora e’ sconosciuta, e’ competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.

Art. 19 (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute) Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, e’ competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E’ competente altresi’ il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Ai fini della competenza, le societa’ non aventi personalita’ giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attivita’ in modo continuativo.

Art. 20 (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione) Per le cause relative a diritti di obbligazione e’ anche competente il giudice del luogo in cui e’ sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.

Art. 21 (Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie) Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai numeri 2 e 3 dell’art. 8 e’ competente il giudice del luogo dove e’ posto l’immobile. Qualora l’immobile sia compreso in piu’ circoscrizioni giudiziarie, e’ competente il giudice della circoscrizione nella quale e’ compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e’ sottoposto a tributo, e’ competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile. Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e’ competente il giudice del luogo nel quale e’ avvenuto il fatto denunciato.

Art. 22 (Foro per le cause ereditarie) E’ competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause: 1) relative a petizione o divisione di eredita’ e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione; 2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purche’ proposte entro un biennio dalla divisione; 3) relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall’erede, purche’ proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione; 4) contro l’esecutore testamentario, purche’ proposte entro i termini indicati nel numero precedente. Se la successione si e’ aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui e’ posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

Art. 23 (Foro per le cause tra soci e tra condomini) Per le cause tra soci e’ competente il giudice del luogo dove ha sede la societa’; per le cause tra condomini, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa’ o del condominio, purche’ la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

Art. 24 (Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali) Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un’amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell’autorita’ e’ competente il giudice del luogo d’esercizio della tutela o dell’amministrazione.

Art. 25 (Foro della pubblica amministrazione) Per le cause nelle quali e’ parte un’amministrazione dello Stato e’ competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l’amministrazione e’ convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui e’ sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

Art. 26 (Foro dell’esecuzione forzata) Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili e’ competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all’esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l’art. 21. Per l’espropriazione forzata di crediti e’ competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e’ competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.

Art. 27 (Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione) Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 e’ competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’art. 480 terzo comma. Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e’ competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione.

Art. 28 (Foro stabilito per accordo delle parti) La competenza per territorio puo’ essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilita’ sia disposta espressamente dalla legge.

Art. 29 (Forma ed effetti dell’accordo delle parti) L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o piu’ affari determinati e risultare da atto scritto. L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando cio’ non e’ espressamente stabilito.

Art. 30 (Foro del domicilio eletto) Chi ha eletto domicilio a norma dell’art. 47 del codice civile puo’ essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

art. 30-bis (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati) Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale. Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato e’ venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, e’ competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello individuato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione. Introdotto dall’art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420
Sezione IV: DELLE MODIFICAZIONI DELLA COMPETENZA PER RAGIONE DI CONNESSIONE

Art. 31 (Cause accessorie) La domanda accessoria puo’ essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinche’ sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell’art. 10 secondo comma. Puo’ tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia.

Art. 32 (Cause di garanzia) La domanda di garanzia puo’ essere proposta al giudice competente per la causa principale affinche’ sia decisa nello stesso processo, anche se eccede la sua competenza per valore.

Art. 33 (Cumulo soggettivo) Le cause contro piu’ persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

Art. 34 (Accertamenti incidentali) Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti e’ necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.

Art. 35 (Eccezione di compensazione) Quando e’ opposto in compensazione un credito che e’ contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda e’ fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, puo’ decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all’eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l’esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell’articolo precedente.

Art. 36 (Cause riconvenzionali) Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che gia’ appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purche’ non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.
Sezione V: DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE, DELLA INCOMPETENZA E DELLA LITISPENDENZA

Art. 37 (Difetto di giurisdizione) Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali e’ rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero e’ rilevato dal giudice d’ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all’estero; in ogni altro caso e’ rilevato egualmente d’ufficio dal giudice se il convenuto e’ contumace e puo’ essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana (1). (1) Comma abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 38 (Incompetenza) L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. L’incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall’articolo 28, e’ eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L’eccezione si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa e’ riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni. N.B.: Articolo cosi’ sostituito dall’art. 4, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 39 (Litispendenza e continenza di cause) Se una stessa causa e’ proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo. Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito e’ competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non e’ competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate. La prevenzione e’ determinata dalla notificazione della citazione.

Art. 40 (Connessione) Se sono proposte davanti a giudici diversi piu’ cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo , il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito. La connessione non puo’ essere eccepita dalle parti ne’ rilevata d’ufficio dopo la prima udienza e la rimessione non puo’ essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 (1). Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore (1). Se la causa e’ stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439 (1). Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinche’ siano decise nello stesso processo (2). Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d’ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale (2). (1) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 26 novembre 1990, n. 353. (2) Comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Sezione VI: DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

Art. 41 (Regolamento di giurisdizione) Finche’ la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte puo’ chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37. L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all’articolo 367. La pubblica amministrazione che non e’ parte in causa puo’ chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa, finche’ la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

Art. 42 (Regolamento necessario di competenza) La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 6, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 43 (Regolamento facoltativo di competenza) La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito puo’ essere impugnata con l’istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito. La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facolta’ di proporre l’istanza di regolamento. Se l’istanza di regolamento e’ proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; se e’ proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.

Art. 44 (Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza) La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non e’ impugnata con l’istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa e’ riassunta nei termini di cui all’articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.

Art. 45 (Conflitto di competenza) Quando, in seguito alla sentenza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 e’ riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.

Art. 46 (Casi di inapplicabilita’ del regolamento di competenza) Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza) L’istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si e’ costituita personalmente. Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43, secondo comma. L’adesione delle parti puo’ risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso. La parte che propone l’istanza, nei cinque giorni successivi all’ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari. Il regolamento d’ufficio e’ richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione. Le parti alle quali e’ notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti. N.B.: Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 48 (Sospensione dei processi) I processi relativamente ai quali e’ chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e’ presentata l’istanza al cancelliere a norma dell’articolo precedente o dalla pronuncia dell’ordinanza che richiede il regolamento. Il giudice puo’ autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Art. 49 (Sentenza di regolamento di competenza) Il regolamento e’ pronunciato con sentenza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell’art. 47 ultimo comma. Con la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, da’ i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinche’ provvedano alla loro difesa.

Art. 50 (Riassunzione della causa) Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Sezione VII: DELL’ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITA’ DEI GIUDICI

Art. 51 (Astensione del giudice) Il giudice ha l’obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e’ parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e’ convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se e’ tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e’ amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa’ o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo’ richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi: quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione e’ chiesta al capo dell’ufficio superiore.

Art. 52 (Ricusazione del giudice) Nei casi in cui e’ fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo’ proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante e’ noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.

Art. 53 (Giudice competente) Sulla ricusazione decide il pretore se e’ ricusato un conciliatore o un vice pretore del mandamento; il presidente del tribunale se e’ ricusato un pretore della circoscrizione; il collegio se e’ ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte. La decisione e’ pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

Art. 54 (Ordinanza sulla ricusazione) L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione e’ dichiarata inammissibile, se non e’ stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52. L’ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l’ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila. Dell’ordinanza e’ data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 55 Abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.

Art. 56 Abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.
Capo II: DEL CANCELLIERE E DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Art. 57 (Attivita’ del cancelliere) Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attivita’ proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

Art. 58 (Altre attivita’ del cancelliere) Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonche’ alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Art. 59 (Attivita’ dell’ufficiale giudiziario) L’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Art. 60 (Responsabilita’ del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario) Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili: 1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, e’ fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati; 2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE

Art. 61 (Consulente tecnico) Quando e’ necessario, il giudice puo’ farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu’ consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 62 (Attivita’ del consulente) Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Art. 63 (Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente) Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente puo’ essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.

Art. 64 (Responsabilita’ del consulente) Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e’ punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l’art. 35 del codice penale. In ogni caso e’ dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 4 giugno 1985, n. 281.

Art. 65 (Custode) La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti. Il compenso al custode e’ stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato.

Art. 66 (Sostituzione del custode) Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, puo’ disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. Il custode che non ha diritto a compenso puo’ chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo’ chiederlo soltanto per giusti motivi. Il provvedimento di sostituzione e’ dato, con ordinanza non impugnabile dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell’articolo precedente.

Art. 67 (Responsabilita’ del custode) Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto puo’ essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila. Egli e’ tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Art. 68 (Altri ausiliari) Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita’, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si puo’ fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e’ in grado di compiere da se’ solo. Il giudice puo’ commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge. Il giudice puo’ sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica.
Titolo II: DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 69 (Azione del pubblico ministero) Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 70 (Intervento in causa del pubblico ministero) Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita’ delle persone; 4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello (1); 5) negli altri casi previsti dalla legge. Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione. Puo’ infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse. La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992. (1) Numero abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 71 (Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero) Il giudice, davanti al quale e’ proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinche’ possa intervenire. Lo stesso ordine il giudice puo’ dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell’ultimo comma dell’articolo precedente.

Art. 72 (Poteri del pubblico ministero) Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. Negli altri casi di intervento previsti nell’art. 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione il pubblico ministero puo’ produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti. Il pubblico ministero puo’ proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi. Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarano l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi. Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta’ di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione. Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell’art. 133. Restano salve le disposizioni dell’art. 397. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 30 luglio 1950, n. 534.

Art. 73 (Astensione del pubblico ministero) Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

Art. 74 Articolo abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.
Titolo III: DELLE PARTI E DEI DIFENSORI
Capo I: DELLE PARTI

Art. 75 (Capacita’ processuale) Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacita’. Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 ss. del codice civile. La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 16 ottobre 1986, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perche’ promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l’attore riassumere il giudizio.

Art. 76 Articolo abrogato

Art. 77 (Rappresentanza del procuratore e dell’institore) Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e’ stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all’institore.

Art. 78 (Curatore speciale) Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza. Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.

Art. 79 (Istanza di nomina del curatore speciale) La nomina del curatore speciale di cui all’articolo precedente puo’ essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Puo’ essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonche’ dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. Puo’ essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

Art. 80 (Provvedimento di nomina del curatore speciale) L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore, al pretore o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo e’ comunicato al pubblico ministero affinche’ provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta.

Art. 81 (Sostituzione processuale) Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo’ far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Capo II: DEI DIFENSORI

Art. 82 (Patrocinio) Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita’ della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo’ autorizzarla a stare in giudizio di persona. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 20, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 83 (Procura alle liti) Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti puo’ essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale puo’ essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non e’ espressa volonta’ diversa. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero’ congiunto materialmente all’atto cui si riferisce. Articolo cosi’ modificato dall’art. 1, L. 27 maggio 1997, n. 141.

Art. 84 (Poteri del difensore) Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo’ compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. In ogni caso non puo’ compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Art. 85 (Revoca e rinuncia alla procura) La procura puo’ essere sempre revocata e il difensore puo’ sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finche’ non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

Art. 86 (Difesa personale della parte) La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita’ necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo’ stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Art. 87 (Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico) La parte puo’ farsi assistere da uno o piu’ avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
Capo III: DEI DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Art. 88 (Dovere di lealta’ e di probita’) Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta’ e probita’. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita’ che esercitano il potere disciplinare su di essi.

Art. 89 (Espressioni sconvenienti od offensive) Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell’istruzione, puo’ disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, puo’ inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa.
Capo IV: DELLE RESPONSABILITA’ DELLE PARTI PER LE SPESE E PER I DANNI PROCESSUALI

Art. 90 (Onere delle spese) Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l’anticipazione e’ posta a suo carico dalla legge o dal giudice.

Art. 91 (Condanna alle spese) Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli artt. 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.

Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese) Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Art. 93 (Distrazione delle spese) Il difensore con procura puo’ chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finche’ il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli e’ stato attribuito, la parte puo’ chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

Art. 94 (Condanna di rappresentanti o curatori) Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell’intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

Art. 95 (Spese del processo di esecuzione) Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

Art. 96 (Responsabilita’ aggravata) Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui e’ stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e’ fatta a norma del comma precedente.

Art. 97 (Responsabilita’ di piu’ soccombenti) Se le parti soccombenti sono piu’, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo’ anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

Art. 98 (Cauzione per le spese) Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, puo’ disporre con ordinanza che l’attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi e’ fondato timore che l’eventuale condanna possa restare ineseguita. Se la cauzione non e’ prestata nel termine stabilito, il processo si estingue. La Corte costituzionale, con sentenza n. 67 del 29 novembre 1960, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.
Titolo IV: DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE

Art. 99 (Principio della domanda) Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

Art. 100 (Interesse ad agire) Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa e’ necessario avervi interesse.

Art. 101 (Principio del contraddittorio) Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo’ statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale e’ proposta non e’ stata regolarmente citata e non e’ comparsa.

Art. 102 (Litisconsorzio necessario) Se la decisione non puo’ pronunciarsi che in confronto di piu’ parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo e’ promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

Art. 103 (Litisconsorzio facoltativo) Piu’ parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. Il giudice puo’ disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi e’ istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu’ gravoso il processo, e puo’ rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 104 (Pluralita’ di domande contro la stessa parte) Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu’ domande anche non altrimenti connesse, purche’ sia osservata la norma dell’articolo 10 secondo comma. E’ applicabile la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. Articolo cosi’ sostituito dalla 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 105 (Intervento volontario) Ciascuno puo’ intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Puo’ altresi’ intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

Art. 106 (Intervento su istanza di parte) Ciascuna parte puo’ chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

Art. 107 (Intervento per ordine del giudice) Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e’ comune, ne ordina l’intervento.

Art. 108 (Estromissione del garantito) Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi puo’ chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa e’ disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.

Art. 109 (Estromissione dell’obbligato) Se si contende a quale di piu’ parti spetta una prestazione e l’obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo’ ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo’ estromettere l’obbligato dal processo.

Art. 110 (Successione nel processo) Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e’ proseguito dal successore universale o in suo confronto.

Art. 111 (Successione a titolo particolare nel diritto controverso) Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo e’ proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare puo’ intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale puo’ esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e’ impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
Titolo V: DEI POTERI DEL GIUDICE

Art. 112 (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo’ pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

Art. 113 (Pronuncia secondo diritto) Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equita’. Il giudice di pace decide secondo equita’ le cause il cui valore non eccede lire due milioni (1). (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 21, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 114 (Pronuncia secondo equita’ a richiesta di parte) Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita’ quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

Art. 115 (Disponibilita’ delle prove) Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. Puo’ tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Art. 116 (Valutazione delle prove) Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice puo’ desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

Art. 117 (Interrogatorio non formale delle parti) Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta’ di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

Art. 118 (Ordine d’ispezione di persone e di cose) Il giudice puo’ ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purche’ cio’ possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice puo’ da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, secondo comma. Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a euro cinque.

Art. 119 (Imposizione di cauzione) Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

Art. 120 (Pubblicita’ della sentenza) Nei casi in cui la pubblicita’ della decisione di merito puo’ contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, puo’ ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o piu’ giornali da lui designati. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo’ procedervi la parte a favore della quale e’ stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.
Titolo VI: DEGLI ATTI PROCESSUALI
Capo I: DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI
Sezione I: DEGLI ATTI IN GENERALE

Art. 121 (Liberta’ di forme) Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu’ idonea al raggiungimento del loro scopo.

Art. 122 (Uso della lingua italiana - Nomina dell’interprete) In tutto il processo e’ prescritto l’uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo’ nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

Art. 123 (Nomina del traduttore) Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo’ nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente.

Art. 124 (Interrogazione del sordo e del muto) Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 122 ultimo comma.

Art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. La procura al difensore dell’attore puo’ essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 126 (Contenuto del processo verbale) Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita’ svolte e delle rilevazioni fatte, nonche’ le dichiarazioni ricevute. Il processo verbale e’ sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da’ loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non puo’ o non vuole sottoscrivere, ne e’ fatta espressa menzione.
Sezione II: DELLE UDIENZE

Art. 127 (Direzione dell’udienza) L’udienza e’ diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige puo’ fare o prescrivere quanto occorre affinche’ la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Art. 128 (Udienza pubblica) L’udienza in cui si discute la causa e’ pubblica a pena di nullita’, ma il giudice che la dirige puo’ disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e puo’ allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

Art. 129 (Doveri di chi interviene o assiste all’udienza) Chi interviene o assiste all’udienza non puo’ portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio. E’ vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

Art. 130 (Redazione del processo verbale) Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice. Il processo verbale e’ sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso non si da’ lettura, salvo espressa istanza di parte.
Sezione III:DEI PROVVEDIMENTI

Art. 131 (Forma dei provvedimenti in generale) La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo. Dei provvedimenti collegiali e’ compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita’ della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e’ conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio (1). (1) Comma aggiunto dall’art. 16, L. 13 aprile 1988, n. 117. La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18, ha dichiarato l’illegittimita’ del predetto art. 16 nella parte cui dispone che "e’ compilato sommario processo verbale" anziche’ "puo’, se uno dei componenti l’organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale".

Art. 132 (Contenuto della sentenza) La sentenza e’ pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica italiana. Essa deve contenere: 1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata; 2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. La sentenza emessa dal giudice collegiale e’ sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non puo’ sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente piu’ anziano del collegio, purche’ prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non puo’ sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e’ sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purche’ prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento (1). (1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 8 agosto 1977, n. 532.

Art. 133 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza) La sentenza e’ resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. Il cancelliere da’ atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da’ notizia alle parti che si sono costituite. L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l’avviso.

Art. 134 (Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza) L’ordinanza e’ succintamente motivata. Se e’ pronunciata in udienza, e’ inserita nel processo verbale; se e’ pronunciata fuori dell’udienza, e’ scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e’ collegiale, del presidente. Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione. L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l’avviso.

Art. 135 (Forma e contenuto del decreto) Il decreto e’ pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte. Se e’ pronunciato su ricorso, e’ scritto in calce al medesimo. Quando l’istanza e’ proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e’ inserito nello stesso. Il decreto non e’ motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e’ dato ed e’ sottoscritto dal giudice o, quando questo e’ collegiale, dal presidente.
Sezione IV: DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI

Art. 136 (Comunicazioni) Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica. Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Art. 137 (Notificazioni) Le notificazioni, quando non e’ disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi(1). Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto da secondo comma dell’art. 143, l’Ufficiale Giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provede a sigillare e su cui trascrive il numnero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto (2). Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni degli articoli 133 e 136 (2). ( 1 ) Per le notificazioni a mezzo posta si veda la L. 20 novembre 1982, n. 890. Per le notificazioni a mezzo dei messi di conciliazione si veda D. L. vo 1 febbraio 1946, n. 122. Ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, a decorrere dal 1° luglio 1994, l’avvocato e il procuratore legale possono effettuare notificazioni, in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, con consegna diretta in taluni casi e più in genera/e, tramite la posta, a condizione che siano muniti di procura alle liti a norma dell’ari. 83 c.p.c. e che siano autorizzati dal consiglio dell’ordine nel cui albo sono iscritti. L’art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ha poi disposto che le pubbliche: amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sìa possibile eseguirle utilmente avvalendosi del servizio postale o delle altre forme di notificazione previste dalla legge. (2) Questo comma è stato inserito dall’art. 174, comma I, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Art. 138 (Notificazione in mani proprie) L’ufficiale giudiziario puo’ sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, (1) ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne da’ atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie. (1) così modificato ,» dall’art. 174, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.


Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purche’ non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e’ consegnata al portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sotto scrivere una ricevuta(1), e l’ufficiale giudiziario da’ notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto puo’ essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non e’ noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e’ ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto e’ possibile le disposizioni precedenti. (1) così modificato ,» dall’art. 174,comma 3, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Art. 140 (Irreperibilita’ o rifiuto di ricevere la copia) Se non e’ possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o per incapacita’ o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposila la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata (1) alla porta della abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene da notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. (1) così modificato dall’art. 174, comma 4, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Art. 141 (Notificazione presso il domiciliatario) La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio puo’ essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualita’ di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione. Quando l’elezione di domicilio e’ stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e’ obbligatoria, se cosi’ e’ stato espressamente dichiarato. La consegna, a norma dell’art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si e’ eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario. La notificazione non puo’ essere fatta nel domicilio eletto se e’ chiesta dal domiciliatario o questi e’ morto o si e’ trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o e’ cessato l’ufficio.

Art. 142 (Notificazione a persona non residente, ne’ dimorante, ne’ domiciliata nella Repubblica) Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’art. 77, l’atto e’ notificato mediante affissione di copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato (1). Una terza copia e’ consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e’ diretta. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (2). (1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. (2) Comma aggiunto dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita’ imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e’ il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa e’ ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede (1). Se non sono noti ne’ il luogo dell’ultima residenza ne’ quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita’ prescritte (2). (1) Le parole da: «, e mediante» fino alla fine del periodo sono state soppresse dall’ari. 174,comma 6, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (2) Comma cosi’ sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha poi dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita’ imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.


Art. 144 (Notificazione alle amministrazioni dello Stato) Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell’Avvocatura dello Stato. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente.

Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche) La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o , in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.p.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’art. 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143.

Art. 146 (Notificazione a militari in attivita’ di servizio) Se il destinatario e’ militare in attivita’ di servizio e la notificazione non e’ eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Art. 147 (Tempo delle notificazioni) Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Art. 148 (Relazione di notificazione) L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. La relazione indica la persona alla quale e’ consegnata la copia e le sue qualita’, nonche’ il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita’ del destinatario.

Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale) Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.

Art. 150 (Notificazione per pubblici proclami) Quando la notificazione nei modi ordinari e’ sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolta’ di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione e’ posta la pretura, puo’ autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. L’autorizzazione e’ data con decreto stesso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono piu’ opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell’atto e’ depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso e’ inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito cio’ che e’ prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attivita’ svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione non e’ ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.

Art. 151 (Forme di notificazione ordinate dal giudice) Il giudice puo’ prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita’.
Capo II: DEI TERMINI

Art. 152 (Termini legali e termini giudiziari) I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Art. 153 (Improrogabilita’ dei termini perentori) I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.

Art. 154 (Prorogabilita’ del termine ordinatorio) Il giudice, prima della scadenza, puo’ abbreviare o prorogare, anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo’ avere una durata superiore al termine originario. Non puo’ essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

Art. 155 (Computo dei termini) Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
Capo III: DELLA NULLITA’ DEGLI ATTI

Art. 156 (Rilevanza della nullita’) Non puo’ essere pronunciata la nullita’ per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita’ non e’ comminata dalla legge. Puo’ tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullita’ non puo’ mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui e’ destinato.

Art. 157 (Rilevabilita’ e sanatoria della nullita’) Non puo’ pronunciarsi la nullita’ senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio. Soltanto la parte nel cui interesse e’ stabilito un requisito puo’ opporre la nullita’ dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso. La nullita’ non puo’ essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne’ da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Art. 158 (Nullita’ derivante dalla costituzione del giudice) La nullita’ derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero e’ insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la disposizione dell’art. 161.

Art. 159 (Estensione della nullita’) La nullita’ di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne’ di quelli successivi che ne sono indipendenti. La nullita’ di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto puo’ tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e’ idoneo.

Art. 160 (Nullita’ della notificazione) La notificazione e’ nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e’ incertezza assoluta sulla persona a cui e’ fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157.

Art. 161 (Nullita’ della sentenza) La nullita’ delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo’ essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

Art. 162 (Pronuncia sulla nullita’) Il giudice che pronuncia la nullita’ deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita’ si estende. Se la nullita’ degli atti del processo e’ imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa puo’ condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullita’ a norma dell’art. 60, n. 2.
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