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NIENTE RAVVEDIMENTO DOPO LA VERIFICA FISCALE

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Non è più possibile avvalersi del cd. ravvedimento operoso se è stata eseguita la verifica fiscale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22781 del 09 novembre 2010 che ha, così, accolto le richieste avanzate dall’Amministrazione finanziaria. Per poter usufruire della normativa “premiale” (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), occorre che la violazione non sia stata già contestata dall’ufficio e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza. Pertanto  il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso qualora:


- La violazione sia già stata constatata dall'Amministrazione finanziaria;

- siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche;

- siano iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza.

In relazione al primo punto, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 180/E del 1998, ha precisato che è possibile il ravvedimento operoso se la constatazione non sia stata ancora portata a conoscenza mediante una formale notifica.

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