L’art. 29 del D.L. n. 78/2010 ha previsto che gli avvisi di accertamento emessi, a partire dal 1/7/2011, dall’ Agenzia delle Entrate (ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva e riferiti ai periodi di imposta dal 2007) diventeranno titoli esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica;
e dovranno (espressamente) recare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (che coincide con il termine di presentazione del ricorso), la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
In pratica, per la riscossione coattiva delle somme pretese con gli avvisi di accertamento (ai fini Irpef, Ires, Irap ed Iva dal 2007) non verrà più utilizzato (dal prossimo 1° luglio) né il procedimento di iscrizione a ruolo (da parte dell’Ufficio finanziario) né quello (successivo) - di spettanza degli agenti della riscossione - della formazione e della notifica della cartella di pagamento, essendo l’atto impositivo notificato al contribuente dalla Agenzia delle Entrate di per sé idoneo a fungere da titolo esecutivo prodromico alla adozione delle misure cautelari previste dalla legge per preservare i crediti erariali o all’avvio delle procedure espropriative finalizzate alla riscossione degli stessi.
Ciò comporterà, prevedibilmente, un diffuso utilizzo, da parte dei contribuenti accertati (ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva) che decidessero di adire la Giustizia tributaria, della tutela cautelare già nella fase introduttiva del processo, e cioè in sede di presentazione del ricorso, mentre ora l’istanza giudiziale di sospensione della riscossione viene spesso presentata (e, secondo taluni, può essere presentata solamente) dopo la notifica al contribuente ricorrente della cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo provvisoria della metà delle maggiori imposte accertate (e dei relativi interessi):
sempreché sussistano i due presupposti:
Quello cautelare, peraltro, resta un procedimento incidentale “endoprocessuale”, che può essere avviato solo dopo la instaurazione del processo principale sull’atto impugnato.
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sospensione cautelare devono sussistere congiuntamente due presupposti: il fumus boni juris e il periculum in mora.
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