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CIRCOLARE N.21 DEL 23/04/2010 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DETRAZIONI E DEDUZIONI: CHIARIMENTI

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Con Circolare 23 aprile 2010, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito ad alcune tipologie di detrazioni, deduzioni e crediti di imposta.

Tra gli argomenti oggetto di analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate:

-          spese sanitarie;

-          interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto dell’abitazione principale;

-          bonus arredo (detrazione 20%);

-          detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico.

elenchiamo i punti essenziali affrontati nella Circolare n.21.

SPESE SANITARIE

1. In attesa dell’operatività del registro dei dottori in chiropratica, le spese per prestazioni chiropratiche sono detraibili se eseguite in centri autorizzati allo svolgimento di tali terapie e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

 

2. Le spese sostenute nel 2009 per l’acquisto di medicinali omeopatici sono detraibili:

-          sia quando sullo scontrino fiscale è presente il nome commerciale del farmaco;

-          sia quando è riportato il numero identificativo rilevabile mediante lettura ottica.

3. Qualora il FASI rimborsi al dirigente in pensione, che ha iscritto alla gestione anche il coniuge non a carico, le spese sostenute da quest’ultimo, essendo rimborsi effettuati per effetto di contributi indeducibili, sono detraibili (19%) da parte del coniuge per la parte che eccede € 129,11.

INTERESSI PASSIVI

1. Se un contratto di mutuo ipotecario stipulato da uno solo dei coniugi per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale viene sostituito con un nuovo mutuo cointestato a tutti e due, entrambi i coniugi possono beneficiare della detrazione degli interessi passivi.

 

Qualora uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, questi potrà fruire di entrambe le quote.

2. Il contribuente che si trasferisce per motivi di lavoro può continuare a godere della detrazione degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale, anche se la residenza viene fissata in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro e non soltanto, quindi, quando la nuova dimora abituale è nello stesso comune in cui svolge la sua attività.

 

La detrazione spetta fino a quando permangono i “motivi di lavoro”;

se vengono meno le esigenze lavorative, il contribuente perde il diritto all’agevolazione dal periodo d’imposta successivo.

BONUS ARREDO (DETRAZIONE 20%)

Per poter beneficiare della detrazione del 20% per mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus arredo”) non è necessario che le spese relative al 36% siano state sostenute precedentemente.

 

Diversamente, è invece richiesto che sia precedente la data di inizio lavori indicata nella comunicazione trasmessa al Centro operativo di Pescara.

 

DETRAZIONE DEL 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Per fruire della detrazione del 55%, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

La Circolare in esame chiarisce che eventuali errori od omissioni nella compilazione possono essere corretti inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale può essere fruita la detrazione.

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