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RITENUTA ALLA FONTE SUI BONIFICI DISPOSTI DAI CONTRIBUENTI CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI

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L'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimente, che prevede il pagamento della Ritenuta alla fonte, sui pagamenti effettuati con bonifici bancari, da parte dei contribuenti che beneficiano della detrazione d'imposta del 36% per lavori di ristrutturazione della casa e del 55% per il risparmio energetico.

cosi recita il provvedimento:

Tipologie di pagamenti eseguiti mediante bonifici

1.1 Le banche e le Poste Italiane SPA che ricevono i bonifici disposti per le spese di cui al punto 1.2, operano, all’atto  ll’accredito dei pagamenti, la ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.

1.2 La ritenuta di cui al punto 1.1 è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:

a. spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

b. spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

2. Adempimenti della banca e delle Poste Italiane SPA

2.1 Le banche e le Poste Italiane SPA che operano le ritenute di cui al punto 1 sono tenute ai seguenti adempimenti:

a. versare la ritenuta con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando apposito codice tributo;

b. certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;

c. indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale prevede che le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

In particolare, con il presente provvedimento, sono individuate le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte introdotta dal citato articolo 25 nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA.

Detti soggetti devono operare, all’atto dell’accreditamento delle somme, la ritenute d’acconto, con obbligo di rivalsa, effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto effettuate al beneficiario stesso e indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati.

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