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NUOVI MODELLI 69 E CDC PER REGISTRAZIONI ATTI E PER COMUNICAZIONE DATI CATASTALI IMMOBILI

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IL PROVVEDIMENTO EMANATO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE COSI DISPONE:

1. Approvazione dei modelli

1.1. In attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, sono apportate modifiche al “modello 69” da presentare in duplice copia agli uffici dell’Agenzia delle entrate per la registrazione degli atti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali. E’ conseguentemente approvato, il nuovo “modello 69”, unitamente alle relative istruzioni, riportato nell’allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento.

1.2. Il nuovo “modello 69” contiene, oltre a nuove istruzioni e modifiche di carattere grafico, il Quadro D denominato “Dati degli immobili”, predisposto per consentire la comunicazione dei dati catastali dei beni immobili, situati nel territorio dello Stato, oggetto di contratti di locazione, affitto e comodato.

1.3. Per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili, come previsto dal citato articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, è approvato il nuovo modello “CDC”, unitamente alle relative istruzioni, riportato nell’allegato 2 che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Modalità e termini di presentazione

2.1. Il “modello 69” di cui al punto 1.1. è presentato all’Agenzia delle entrate, secondo le vigenti modalità, per le richieste di registrazione, effettuate a partire dal 1° luglio 2010, di contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili.

2.2. Il “modello CDC” di cui al punto 1.3. è utilizzato per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010.

2.3. Il “modello CDC” è presentato in forma cartacea presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il relativo contratto, nel termine di 20 giorni, dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il modello può anche essere trasmesso per via telematica contestualmente al versamento.

2.4. I contribuenti obbligati alla registrazione telematica dei contratti disciplinati dal presente provvedimento devono inviare il “modello CDC” con modalità telematiche.

2.5. I contribuenti che si sono avvalsi in via facoltativa della registrazione telematica possono presentare il modello di comunicazione in forma cartacea all’ufficio competente o, alternativamente, trasmetterlo con modalità telematica.

3. Periodo transitorio

3.1. Fino alla data di attivazione della procedura per la trasmissione telematica del modello di cui al punto 1.3., comunicata con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, fermi restando i termini per l’assolvimento dell’imposta di registro, i soggetti di cui al punto 2.4. e al punto 2.5., che abbiano posto in essere cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, di contratti di locazione o di affitto di beni immobili, presentano il “modello CDC” in forma cartacea presso qualunque ufficio territoriale o locale dell’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al punto 2.3.

4. Reperibilità del modello

4.1. I modelli di cui ai punti 1.1 e 1.3 sono resi disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Modulistica – Modelli in uso presso gli Uffici” e distribuiti gratuitamente dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

5. Approvazione delle specifiche tecniche di trasmissione telematica

5.1. Sono approvate le specifiche tecniche relative alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e al versamento delle relative imposte per via telematica di cui al punto 1.1., riportate nell’allegato 3, che sostituisce integralmente l’allegato tecnico bis al decreto dirigenziale 31 luglio 1998.

5.2. Sono approvate le specifiche tecniche per il pagamento delle imposte e per la comunicazione di cui al punto 1.3. dei dati catastali dei beni immobili, relative alle cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione e di affitto per via telematica, riportate nell’allegato 4, che sostituisce integralmente l’allegato tecnico quater al decreto dirigenziale 31 luglio 1998.

Motivazioni

L’articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 dispone, a partire dal 1° luglio 2010, l’obbligo di comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di contratti scritti o verbali di locazione o affitto. Si è reso, pertanto, necessario modificare l’attuale  modello 69”, utilizzato per richiedere la registrazione degli atti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, prevedendo uno specifico quadro dove indicare i dati catastali nei casi di  Registrazione dei contratti sopra citati.

Per motivi di omogeneità e di razionalizzazione del sistema, si è reso necessario estendere l’indicazione dei dati catastali nel “modello 69” anche ai contratti di comodato. Il nuovo  modello 69” è presentato all’Agenzia delle entrate, secondo le vigenti modalità.

Lo stesso articolo 19, comma 15, prevede che a partire dal 1° luglio 2010, anche nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe, siano comunicati i dati catastali dei beni immobili. Attualmente l’adempimento è assolto con il versamento della relativa imposta e considerati i tempi di adeguamento dei sistemi informativi degli intermediari della riscossione a  eventuali modifiche dei modelli di pagamento, si è reso necessario introdurre un nuovo modello di comunicazione dei dati catastali denominato “CDC”.

Per evitare diverse comunicazioni degli stessi dati, la presentazione del “modello CDC” del presente provvedimento è prevista solo per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1°luglio 2010, per una sola volta, a prescindere dalla  tipologia di adempimento posto in essere.

Il “modello CDC” è presentato in forma cartacea presso l’ ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il relativo contratto, nel termine di 20 giorni, dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il “modello CDC” può anche essere trasmesso per via telematica contestualmente al versamento. I contribuenti obbligati alla registrazione telematica dei contratti  di che trattasi devono inviare il suddetto modello con le medesime modalità telematiche. I contribuenti che si sono avvalsi in via facoltativa della registrazione telematica possono presentare il “modello CDC” in forma cartacea all’ufficio competente o, alternativamente, trasmetterlo con modalità telematica.

Considerati i necessari tempi tecnici di sviluppo delle procedure informatiche è stato previsto un periodo transitorio, nel corso del quale i soggetti di cui al punto 2.4. e al punto 2.5, presentano il “modello CDC” in forma cartacea presso qualunque ufficio territoriale o locale dell’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al punto 2.3. L’attivazione della procedura telematica sarà comunicata con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

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