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CHIUDIAMO LE LITI ULTRADECENNALI CON IL FISCO

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I contribuenti che hanno ancora liti fiscali pendenti con il fisco, possono chiuderle cosi recita la circolare n. 37/E/2010, dell’Agenzia delle Entrate che riassume le novita’ introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 40/2010 (vale a dire il decreto sugli incentivi) in materia di “deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione”.

Due le caratteristiche fondamentali e imprescindibili che bisogna vantare per fare pace:
sara’ possibile definire tutte le controversie ultradecennali ancora pendenti presso la Commissione tributaria regionale (Ctc) e la Corte di Cassazione, solamente se i ricorsi sono stati iscritti a ruolo nel primo grado entro il 25 maggio 2000, ossia a piu’ di 10 anni dal giorno in cui e’ entrato in vigore il Dl.
Inoltre, l’ulteriore condizione necessaria e’ che l’Amministrazione finanziaria dello Stato sia parte soccombente nei precedenti gradi di giudizio.
Ma tra le liti definibili in via agevolata rientrano anche quelle in cui Equitalia e’ parte del giudizio, a patto che l’ente titolare della pretesa tributaria in contestazione sia comunque il Fisco.
Sono, invece, escluse dalla chiusura accelerata le controversie in cui la parte resistente e’ un ente locale, nonché i giudizi che riguardano le richieste di rimborso.
Stessa sorte per le controversie che riguardano il rimborso di imposte versate dal contribuente nel presupposto che spetti un’agevolazione fiscale.
Sono, invece, definibili in tempi rapidi le controversie relative al provvedimento con cui l’Agenzia, oltre a negare il diritto all’agevolazione, ha anche provveduto ad accertare il tributo e/o abbia irrogato le sanzioni.
Vediamo,invece, le modalita’ da seguire.
Per risolvere bonariamente i giudizi ancora in stand by presso la corte di Cassazione occorre che la richiesta del contribuente sia accompagnata dal pagamento del 5% del valore della lite, utilizzando il codice tributo “8109” (istituito oggi con risoluzione n. 53/E).
E’ necessario poi presentare entro il 24 agosto prossimo la richiesta di definizione agevolata presso la cancelleria della Suprema Corte, che deve contenere, tra l’altro, la rinuncia a ogni pretesa di equa riparazione e, in allegato, la ricevuta del versamento delle somme dovute.
Nessun adempimento, invece e’ richiesto per i giudizi ancora pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale che si risolvono automaticamente.
La circolare n. 37/E si sofferma, inoltre, sulle nuove modalita’ di notifica delle sentenze tributarie che non avverranno piu’ soltanto tramite l’ufficiale giudiziario, ma anche via posta, con spedizione dell’atto in plico senza busta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
E nel caso in cui e’ lo stesso contribuente a notificare l’atto, puo’ anche consegnarlo direttamente all’ufficio, mentre se e’ l’Amministrazione a effettuarla, puo’ anche servirsi di messi comunali o autorizzati.
L’Agenzia chiarisce, inoltre, che il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza per depositare la relativa documentazione presso la commissione tributaria ha natura ordinatoria.
Il deposito dei documenti che attestano la decorrenza del termine breve d’impugnazione, quindi, puo’ avvenire anche in ritardo, senza che scatti alcuna decadenza.
Si alleggeriscono, infine, le garanzie da prestare quando si pagano a rate le somme dovute nell’ambito di conciliazione giudiziale, accertamento con adesione e acquiescenza all’avviso di accertamento o di liquidazione. Il contribuente non e’ tenuto a prestare garanzia fideiussoria se la somma delle rate successive alla prima non supera l’importo di 50.000 euro.
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