Il possessore dell'assegno ha diritto al pagamento anche senza indicazione del soggetto beneficiario.
Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza 14 luglio 2010, n. 16556, con la quale si stabilisce che colui che possiede un assegno bancario, in cui non figura l'indicazione del prenditore oppure che è stato girato dal primo prenditore, o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha comunque diritto al pagamento dello stesso sulla base della semplice presentazione del titolo, "senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento
Cassazione civile , sez. I, sentenza 14.07.2010 n° 16556
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