E' la direttiva 2010/45/Ue del 13/07/2010, per le cui disposizioni dovranno essere recepite entro il 31/12/2012, che il Consiglio dell’Unione europea annuncia una serie di novità volte a semplificare l’utilizzo della fatturazione elettronica negli Stati membri.
Va ricordato che la n. 45/2010 modifica la cosiddetta “direttiva rifusa” (direttiva 2006/112/Ce) che armonizza e semplifica le numerose prescrizioni in materia di Iva susseguitesi nel tempo.
Il documento, tra l’altro, al fine di aiutare le imprese a ridurre i costi ed essere più competitive, si prefigge di rimuovere gli ostacoli che ci sono tra la fatturazione elettronica e quella cartacea, equiparando le due tipologie di documenti.
Grazie a questa parità di trattamento, i piccoli ostacoli, che hanno rallentato lo sviluppo dei documenti digitali, dovrebbero essere totalmente rimossi.
Le novità:
La vera grande semplificazione la si evince in modo particolare dal nuovo articolo 233 che dispone:
“L'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura. Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi”.
In pratica, si aprono all’orizzonte tre scenari differenti che hanno come protagonisti: il controllo di gestione, la firma digitale e i sistemi di trasmissione elettronica dei dati (EDI).
A prescindere dal sistema adottato, la cosa importante è garantire l’autenticità dell’origine (attestare la paternità delle fatture) e l’integrità del contenuto (evitare che qualcuno le possa modificare a posteriori).
Detto questo, ricordiamo che la fatturazione elettronica nel nostro Paese è stata introdotta con il Dlgs 52/2004, il quale, modificando integralmente l’articolo 21 del Dpr 633/1972, ha previsto, per effettuare la fatturazione, due diverse modalità operative:
- apponendo su ogni fattura un riferimento temporale (data e ora) e una firma digitale
- utilizzando sistemi EDI.
Senza scendere troppo nei tecnicismi, definiremo quella del primo caso fatturazione elettronica “destrutturata”, che consiste nel generare un documento informatico (solitamente in formato Pdf) e apporvi il riferimento temporale e la firma digitale;
quella del secondo caso fatturazione elettronica “strutturata” che consente, al mittente e al destinatario, una gestione completamente automatizzata dei documenti, come, ad esempio, la registrazione automatica nel sistema gestionale, senza l’intervento dell’operatore.
Pertanto, per le imprese che già adottano uno dei sistemi sopra descritti non dovrebbe cambiare nulla, in quanto i requisiti prescritti dall’attuale direttiva sono già garantiti dall’assetto normativo previgente.
Accordo tra le parti obbligatorio per la validità della fattura:
La direttiva prevede all’articolo 232 che il ricorso alla fatturazione elettronica sia subordinato all’accordo del destinatario.
Ricordiamo che tale disposizione è già in vigore nel nostro ordinamento (cfr articolo 21, comma 3, del Dpr 633/1972), ma questa ulteriore puntualizzazione potrebbe comportare dei cambiamenti nel modo di operare delle nostre imprese.
In particolare, ci riferiamo a quelle che, pur non avendo stipulato un accordo col cliente, creano comunque le fatture in formato elettronico, per evitare di doverle stampare, provvedendo a inviarle al cliente tramite posta elettronica o a mezzo posta ordinaria.
Questo modo di operare genera una sorta di “asimmetria” nel processo di fatturazione elettronica, nel senso che viene effettuato solo da una parte, in questo caso da chi emette i documenti.
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