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RESPONSABILITA' DEL LAVORATORE E RISARCIMENTO DEL DANNO

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 13530 DEL 26 MAGGIO 2008

 

Presidente De Luca – Relatore Cuoco - Pm Matera – Ricorrente Arteca - Controricorrente

Albiangomme di Capizzi Giuseppe & C. snc

Svolgimento del processo

Con citazione del 30 gennaio 2003 la ALBIANGOMME S.n.c. chiese che il Tribunale di Trento condannasse il suo ex dipendente Pietro Arteca al risarcimento dei danni che aveva causato ad un veicolo della Società guidato nell'espletamento delle sue mansioni.

Il giudice del Lavoro respinse la domanda.

La domanda fu poi accolta dalla Corte d'Appello di Trento.

Afferma il giudicante che l'incidente era avvenuto nel corso del rapporto di avoro; e, poiché la violazione dell'art. 2103 cod. civ. non era stata eccepita, la legittimità od illegittimità dell'assegnazione della mansione di consegna della merce era irrilevante.

Il dipendente, essendo in possesso dell'abilitazione alla guida dell’autoveicolo affidatogli per il lavoro (fatto che escludeva la necessità di preventivo addestramento), avendo altre volte effettuato la consegna della merce, avendo accettato di eseguire il compito affidatogli. ed avendo avuto in consegna il mezzo, era responsabile del danno arrecato.

Poiché era onere dell'Arteca provare che l'evento si era verificato senza sua colpa o per caso fortuito o per forza maggiore (prova che egli non aveva dato), la natura contrattuale od extracontrattuale della responsabilità datorile era irrilevante.

Per la cassazione di questa sentenza Pietro Arteca propone ricorso, articolato in 5 motivi; la ALBIANGOMME S.n.c. resiste con controricorso.

Motivi della decisione l. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. pro. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 nonché 2087 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:

1.a. il datore ha l'obbligo di porre il lavoratore in condizione di adempiere, ed in sicurezza.

alla mansione assegnatagli;

1.b. nel caso in esame, non era stato considerato che egli non era addetto  alla consegna

della merce, e non aveva esperienza né aveva avuto addestramento nella guida del grosso automezzo poi affidatogli, e che egli aveva guidato su una strada particolarmente difficoltosa.

2. Con il secondo moti,vo. denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. il ricorrente sostiene che la materia in controversia è delineata non solo con il ricorso introduttivo. bensì con le deduzioni del resistente. Ed egli aveva dedotto di essere stato addetto al controllo del flusso e della giacenza delle merci: non alla relativa consegna.

Nella controversia assumeva pertanto rilievo anche la violazione dell'art. 2103 cod. civ., che egli aveva dedotto; deduzione che il giudicante aveva erroneamente negato.

3. Con il terzo motivo. denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2104 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 e 116 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. il ricorrente sostiene che:

3.a. "il lavoratore risponde del danneggiamento della cosa affidatagli dal datore (per l'espletamento delle mansioni) a titolo di responsabilità contrattuale, e, in applicazione del principio dell’onere della prova, compete al datore di lavoro di provare che l'evento dannoso che ha pregiudicato la cosa consegnata sia da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza e sia in rapporto di derivazione causale da tale condotta";

3.b. il giudicante "ha affermato la mancanza della prova dell’assenza di  esponsabilità in capo all'Arteca addirittura invertendo l’onere della prova; ha ritenuto provata la sua colpa e non provato il caso fortuito o la forza maggiore; il tutto non tenendo conto del principio dell’onere della prova";

3.c. adempiendo all’incarico affidatogli, aveva solo osservato un obbligo fondamentale della subordinazione (l'obbedienza), al cui adempimento egli non poteva sottrarsi.

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