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3 MESI PER LA VALIDITA' DEL DURC

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“Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 35 dell’ 8 ottobre 2010, commenta i chiarimenti forniti dall'intervento dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici in merito alla validità temporale del DURC (Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010).

In particolare, il Ministero conferma che la validità trimestrale del DURC, prevista da una specifica norma solo per gli appalti privati in edilizia, può essere estesa anche al settore degli appalti pubblici.”

 

 

Nella Determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito chiarimenti in merito alla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e di concessione di lavori pubblici, alla luce del mutato assetto normativo introdotto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In tale documento riassuntivo l’Autorità ha affermato, in materia di validità temporale del DURC:



“si ritiene che, anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili …”.

Il Ministero del Lavoro, a seguito degli incontri intercorsi con i rappresentanti di INPS, INAIL e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, commenta tale interpretazione in merito al periodo di validità del DURC, con specifico riferimento ai contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

 

Il Ministero ribadisce che la validità del DURC, stabilita dal legislatore in tre mesi con espresso riferimento al solo settore edile, può essere estesaappalti pubblici. anche al settore degli

Come noto, la differenza tra appalti privati in edilizia e appalti pubblici, sta nel fatto che nel primo caso la regolarità contributiva viene richiesta solo all’atto della stipula dell’appalto mentre nel secondo caso il DURC viene inizialmente chiesto per l’aggiudicazione dell’appalto, e ulteriormente richiesto nel corso dell’appalto.

In particolare il Ministero evidenzia le seguenti fasi dei contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006:

  • procedure di selezione del contraente;
  • stati di avanzamento lavori;
  • appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia di cui all’art. 125, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006.

Procedure di selezione del contraente

Il Ministero chiarisce che nell’ambito delle procedure di selezione del contraente deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura.

Tale documento attesta la regolarità contributiva:

  • dalla data del rilascio (il documento è emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione),
  • ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per il quale è stato richiesto.

 

Le stazioni appaltanti pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio, il documento unico di regolarità contributiva in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge (art. 16 bis, comma 10, D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009).

La validità trimestrale è confermata dal Ministero anche nel caso in cui il DURC sia emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del DPR n. 445/2000 (ai fini di attestare la regolarità alla data dell’autocertificazione indicata nella richiesta).

 

Nella prassi, le imprese che partecipano all’appalto, autocertificano gli estremi identificativi dell’azienda ed, in particolare comunicano il codice ditta INAIL, i numeri delle relative posizioni assicurative territoriali e il numero di matricola INPS ai fini di permettere alla stazione appaltante la richiesta d’ufficio del DURC.

Al riguardo il Ministero chiarisce che :

 

“… in entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante, all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (perché non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula).”

In ogni caso il documento, nell’ambito degli appalti pubblici, deve essere richiesto appositamente ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Infatti, il Ministero afferma che, per tale tipologia di appalti non è consentito l’utilizzo di un DURC richiesto ad altri fini, in quanto, le verifiche predisposte dagli Istituti competenti (INPS, INAIL, Casse Edili) seguono procedure diverse a seconda delle diverse finalità per cui il documento di regolarità è richiesto (ad esempio DURC per fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria piuttosto che DURC per lavori privati in edilizia).

 

Mentre negli appalti pubblici il DURC ha validità esclusivamente nell’ambito della specifica procedura per il quale è stato richiesto, il DURC rilasciato per lavori privati in edilizia può essere utilizzato, per l’intero periodo di validità, ai fini dell’inizio di più lavori.

Tale documento ha validità trimestrale per espressa previsione di legge (art. 39-septies,  D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51).

Fasi di stato di avanzamento lavori

Nell’ambito dei contratti pubblici vige l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ogni:

  • stato di avanzamento lavori o
  • stato finale/regolare esecuzione,

in riferimento ad ogni singolo contratto.

In questi casi il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento dello stato di avanzamento o dello stato finale/regolare esecuzione. La stessa validità trimestrale vige anche per il pagamento di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.

Appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia

Il Ministero conferma la validità trimestrale del documento unico di regolarità contributiva anche per quanto concerne gli appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia di cui all’art. 125, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, ricordando che il documento deve essere richiesto per ogni singolo contratto. Tuttavia, eccezionalmente, la validità trimestrale può essere riferita all’oggetto (e non al singolo contratto), nell’ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Tale (unica) eccezione è giustificata da ragioni di semplificazione e speditezza.

Ulteriori ipotesi

Il Ministero conclude ricordando ulteriori ipotesi di validità trimestrale del DURC, ed, in particolare, quando è rilasciato ai fini:

  • dell’attestazione SOA (emessa dalle Società di Attestazione e Qualificazione delle Aziende),
  • dell’iscrizione all’Albo dei fornitori.

Mentre, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto 24 ottobre 2007, il DURC ha validità mensile se rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi.

 

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