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COME SI ATTIVA IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ALLA LUCE DEL NUOVO COLLEGATO LAVORO

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Il Collegato lavoro, entrato in vigore il 24 novembre scorso, ha – tra le altre cose- previsto il tentativo di conciliazione facoltativo da parte di tutti coloro che rivendicano un diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro senza dovere necessariamente far ricorso al tribunale, come invece è stato fino al 23 novembre.


Dunque, si può ricorrere immediatamente al giudice oppure è prevista la facoltà di invitare le controparti a cercare una soluzione conciliativa.

In tal modo, si vuole evitare di far proseguire tutte quelle conciliazioni ritenute “impossibili”, in cui è evidente che non c’è alcuna probabilità di accordo, per far proseguire solo quelle “possibili”, cioè quelle in cui le parti sanno di avere tutto l’interesse a che la controversia si risolva.

Tali tentativi di conciliazione ricadono nelle fattispecie regolamentate dagli articoli 410, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile, che prevedono che la conciliazione venga definita presso le direzioni provinciali del lavoro, le commissioni di certificazione e in sede sindacale .

In questo nuovo periodo di transitorietà, necessario per restituire al tentativo di conciliazione il carattere facoltativo perso da oltre dieci anni di obbligatorietà, il ministero del Lavoro ha sentito l’esigenza di fornire le prime istruzioni operative alle Dpl, presso le quali si andranno a svolgere i citati tentativi di conciliazione facoltativa.

Le istruzioni sono state rese con la nota circolare del Dicastero n. 3428, datata 25 novembre 2010. Il Ministero, con tale documento, ha ribadito il carattere facoltativo della conciliazione - salvo i casi in cui permane l’obbligatorietà unicamente per i contratti certificati - e ha precisato i tempi e la procedura con cui risolvere le singole controversie.

Riguardo alla tempistica, la circolare precisa che: l’istanza di conciliazione va presentata alla controparte e alla Dpl; entro i successivi 20 giorni devono essere depositate le memorie da parte della controparte; il tentativo di conciliazione deve svolgersi entro i successivi 30 giorni, mentre nei gli ulteriori 10 giorni sono convocate le parti interessate.

La mancata adesione della controparte allo scadere dei 20 giorni, determina la possibilità di avviare il ricorso giudiziario.

Riguardo alla formalità, il documento stabilisce che la richiesta di conciliazione va compilata nel rispetto dei contenuti previsti dalla legge.

L’istanza va sottoscritta da chi propone la conciliazione e deve essere recapitata in originale alla Dpl o a mano oppure per raccomandata a/r o tramite e-mail certificata.

Con le stesse modalità, una copia verrà inviata anche alla controparte.

Nel caso le parti abbiano già raggiunto l’accordo, si potrà inviare un invito congiunto alla Dpl.

Riguardo al periodo transitorio, si precisa che le commissioni di conciliazioni già insediate presso le Dpl proseguiranno ad operare fino al prossimo 8 gennaio 2011, in attesa della loro ricostituzione.

La circolare indica anche la composizione delle suddette commissioni provinciali – come modificata dal Collegato lavoro – che dovranno ora avere una rappresentatività su base territoriale e non più a livello nazionale.

 

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