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SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO DELEGA DI FUNZIONI E NOVITA' GIURISPRUDENZIALI

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La pronuncia in esame si caratterizza fondamentalmente per la particolarità dell’argomento trattato costituito dalla concreta operatività della delega di funzioni.

 Al riguardo occorre premettere come la normativa in materia di prevenzione ha da sempre differenziato i livelli soggettivi della responsabilità penale, distinguendo da un lato la figura dei datori di lavoro e dei dirigenti, e dall’altro quella dei preposti, quali soggetti primariamente debitori dell’obbligo di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

 Se il datore di lavoro è colui che innegabilmente esercita l’attività di impresa, la qualifica prevenzionistica di dirigente o di preposti discende dalla posizione assunta all’interno delle singole aziende o enti.

 Specificamente nel caso in esame si disquisisce sulla responsabilità da attribuire al responsabile dell’ispettorato sinistri pur in assenza di una formale delega da parte del datore di lavoro.

 Il Tribunale era giunto ad affermare la responsabilità di tale soggetto, pronuncia confermata successivamente dalla Corte d’Appello.

 La Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla questione precisa, a chiare lettere, come anche in assenza di un formale atto di delega il giudice competente dovrà accertare in concreto l’effettivo svolgimento delle funzioni di garanzia in capo al soggetto considerato responsabile.

 Testualmente la Corte afferma: “l’accertamento della qualità di destinatario delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, va compiuto in concreto con riferimento alle mansioni svolte ed alla specifica sfera di responsabilità attribuita. Il richiamo alla delega di funzioni non è pertinente, poiché se da un lato il sistema prevede che il datore di lavoro possa delegare la maggior parte delle funzioni che attengono alla sua sfera di responsabilità, dall’altro lato esso non richiede che i singoli soggetti individuati quali dirigenti e quali preposti ai sensi di legge, debbano essere muniti di una delega ad hoc ai fini dell’assunzione della responsabilità che la legge demanda loro. Tale sfera di responsabilità è infatti autonomamente conformata sul ruolo istituzionale che essi svolgono, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa”.

 Come logica conseguenza deve, dunque, respingersi la tesi in base alla quale, in assenza di una valida delega di funzioni, non possa sorgere alcuna responsabilità né in capo al dirigente né in capo al preposto: al contrario, i collaboratori del datore di lavoro sono, al pari di quest’ultimo, da considerare, per il fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti o preposti e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, destinatari dell’osservanza dei precetti infortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc.

 Tale principio rimane tutt’ora l’unico criterio e possibile chiave di lettura per l’attribuzione dei profili di responsabilità; è chiaro che anche oggi il criterio generale di riscontro è quello c.d. di “effettività” nell’esercizio dei poteri, indipendentemente e finanche oltre il mero dato formale del possesso di una materia qualifica in materia di prevenzione.

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