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SORVEGLIANZA SANITARIA

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Nel caso in cui sussistano in ambito aziendale situazioni o lavorazioni che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori, e per le quali sia obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria, dovrà essere nominato il medico competente, il cui nominativo e le modalità per reperirlo dovranno essere portati a conoscenza dei dipendenti interessati.

Al medico sono attribuiti principalmente - nei confronti dì ogni lavoratore sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria - i seguenti compiti:

  • disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;

  • esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro;

  • istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;

  • fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta, copia dei referti;

  • effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempreché esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa espletata;

Il medico competente deve, altresì, visitare, insieme al Responsabile o ad un addetto del Servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno.

L’inosservanza degli obblighi previsti per medici comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

 

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