In tempi di crisi sono frequenti i tardivi pagamenti delle fatture.
La messa in mora del credito è soggetto alla comunicazione da fare al cliente del ritardo e la conseguente maturazione degli interessi legali.
In merito è presente una distinzione:
secondo il Codice Civile artt. 1219 e 1224 l’interesse legale ammonta al 1% e matura dal momento dell’intimazione o richiesta fatta per iscritto;
secondo il DL 231/02 che recepisce la normativa europea 2000/35/Ce, la misura degli interessi ammonta al 8% e matura automaticamente in caso di mancato pagamento, alla scadenza prevista dal contratto.
Non sempre sono applicabili le regole del DL citato, a differenza della disciplina del Codice Civile.
Conviene, pertanto, applicare la forma prevista dal decreto quando è possibile.
Le regole sono in vigore a partire dalle transazioni commerciali derivanti da contratti conclusi dall’8 agosto 2002 e riguardano contratti tra imprese, o pubbliche amministrazioni che trattano in via esclusiva o prevalente la consegna di beni o la prestazione di servizi in cambio di un prezzo.
Sono esclusi i privati e gli enti associativi senza fine di lucro, i debiti oggetto di procedure concorsuali, i pagamenti richiesti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli assicurativi.
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