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GRANDE DISTRIBUZIONE POSSIBILE DEDURRE GLI AMMANCHI DI CASSA AI FINI IRES E IRAP

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L'agenzia delle Entrate, con risoluzione n.54/2010 ha fornito un chiarimento  in risposta ai dubbi sollevati da un’associazione di imprese che operano nel settore della grande distribuzione (gdo) sul fenomeno delle cd. differenze di cassa, ossia le differenze tra i valori in cassa effettivamente disponibili e le corrispondenti rilevazioni contabili eseguite a monte dall’impresa.

Con questo chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate adesso è possibile, dedurre sia ai fini Ires sia ai fini Irap, gli ammanchi di cassa quando sono dovuti a scontrini errati, piccoli furti o minimi arrotondamenti, ciò almeno per quanto riguarda la grande distribuzione.


Tali ammanchi devono essere fisiologici, inevitabili e comprovati.

Tali differenze, legate all’incasso dei corrispettivi e/o alla gestione dei valori di cassa da parte del personale addetto a tali funzioni, nel caso di specie, possono emergere:


- per effetto del raffronto eseguito al termine di ogni giornata tra l’ammontare
complessivo dei corrispettivi registrati e l’ammontare complessivo del denaro e di altri valori incassati nel corso della medesima giornata;

- in occasione di controlli periodici eseguiti per verificare la consistenza del cd. fondo di cassa, ossia l’insieme dei valori necessari a soddisfare il fabbisogno operativo di cassa per un certo numero di turni di servizio;

- in occasione del versamento in banca degli incassi rispetto a quanto è riscontrato all’atto della verifica fisica che è eseguita dalla banca che li riceve, oppure dai vettori incaricati del ritiro dei valori presso i punti di vendita.

Sono, inoltre, riconducibili a cause come:

- minimi arrotondamenti concessi dall’operatore in cassa, per mancanza di spiccioli, dopo l’emissione dello scontrino;

- errori commessi nel maneggiare o nel trasferire i valori in cassa (es. resto dato in misura superiore al dovuto);

- errori compiuti nel registrare transazioni senza che l’operatore in cassa se ne avveda (es. viene digitato uno scontrino con un importo superiore);

- abusi compiuti dai dipendenti (es. piccoli furti).

Altresì, si manifestano solo:

- a consuntivo ovvero in occasione delle verifiche eseguite ai fini del controllo interno di gestione oppure di terzi, e non risulta in alcun modo possibile identificare, e di conseguenza documentare, le specifiche circostanze che volta per volta danno origine a ciascuna di esse.

Sono, invece, documentabili le verifiche eseguite in occasione dei suindicati controlli che mettono in evidenza le differenze di cassa.

Il parere delle Entrate

Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate:

- per le aziende che operano nel settore della grande distribuzione, le differenze di cassa, emerse contabilmente per effetto dei controlli effettuati a posteriori, possono essere considerate fiscalmente deducibili ai fini Ires e Irap quando siano inevitabili, fisiologiche e connaturate all’attività svolta.

Precisazioni
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che:

- ai fini del reddito d’impresa, le differenze di cassa (vale a dire, le differenze tra i valori in cassa effettivamente disponibili e le corrispondenti rilevazioni contabili eseguite a monte dall’impresa) vanno ricondotte nell’ambito applicativo dell’art. 101, comma 5, del TUIR. Tale disposizione prevede la deducibilità delle perdite di beni, diversi dai beni-merce, in presenza di elementi certi e precisi che consentano di ricostruirne obiettivamente l’an e il quantum.

Se ricorrono tali presupposti, viene ritenuto sussistente anche il requisito di “inerenza”, inteso non soltanto quale obiettiva riferibilità dell’onere all’esercizio d’impresa, ma anche come “inevitabilità” dello stesso.

Inoltre, occorre stabilire, ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate, se:

- le differenze negative di cassa le cui cause non sono documentabili, né imputabili a scelte dell’imprenditore, presentano i requisiti necessari per assumere rilevanza ai fini dell’IRES e dell’IRAP.

Al riguardo è stato specificato dalle Entrate che:

- in riferimento alla ricostruzione operata dall’istante, per le aziende che operano nel settore della grande distribuzione, il verificarsi delle suddette differenze è fisiologico in relazione alla tipologia di attività dalle stesse svolta, poiché l’utilizzo della cassa costituisce un’operazione tipica ed indispensabile che implica, per il gran numero delle movimentazioni effettuate, l’emersione di ammanchi (scontrino errato, piccoli arrotondamenti, piccoli furti), la cui riconducibilità ad eventi specifici risulta di fatto impossibile o quanto meno antieconomica da effettuare;

- nel caso di specie, poi, si è in presenza di costi la cui genesi non risulta supportata da una documentazione che ne giustifichi l’esistenza, atteso che dette differenze vengono riscontrate solo in un momento successivo a quello in cui si sono realizzate, a seguito di apposite procedure di controllo poste in essere dalle aziende medesime.

Differenze di cassa fiscalmente deducibili

A parere dell’Agenzia delle Entrate quindi, tenuto conto di quanto precisato dalla stessa nella circolare n. 31 del 2006, dette differenze di cassa possono essere considerate fiscalmente deducibili quando siano:

- inevitabili;

- fisiologiche;

- connaturate all’attività svolta.

Pertanto, la deducibilità di dette differenze deve essere vagliata alla luce di un’analisi generale:

- dell’intera posizione del soggetto;

- della credibilità degli elementi forniti da quest’ultimo a giustificazione delle differenze di cassa rilevate;

- delle caratteristiche gestionali e delle peculiarità del processo commerciale dell’impresa.

Obbligo di documentare l’ammanco ai fini Ires ed Irap

In ogni caso, secondo la risoluzione n. 54/2010, è necessario documentare l’ammanco di cassa con la redazione di un verbale al momento del riscontro della differenza tra la giacenza fisica e quella contabile.

Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto preposto al controllo e dal responsabile di cassa cui è attribuibile l’ammanco.

La differenza negativa derivante dall’ammanco sarà deducibile se quest’ultimo risulta di modesto ammontare quotidiano: in tale ipotesi, infatti, l’ammanco non può che rappresentare un onere diverso di gestione fiscalmente rilevante.

Infine, per quanto riguarda l’IRAP, le differenze di cassa correttamente classificate nella voce B.14 del Conto economico sono deducibili, fermi restando, anche ai fini di tale imposta regionale, i suddetti oneri documentali

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