L’INAIL ha comunicato ai sensi della nuova disposizione:
- Il datore di lavoro, che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica, è sollevato dall’onere dell'invio contestuale del certificato medico;
- l’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore;
- Il datore di lavoro, al quale l’Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmetterlo.
In caso di mancato invio restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare Inail n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 1177. (INAIL, circolare n. 36 del 15/09/2010).
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