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LICENZIAMENTO PER RIFIUTO A TRASFERIRSI IN ALTRA SEDE

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Con sentenza n. 21967/2010,

 

la Cassazione ha affermato che non può essere motivo di licenziamento il rifiuto a trasferirsi in un'altra sede, da parte del lavoratore, soprattutto se ciò è giustificabile dalla necessità di assistere il coniuge ammalato.

 

La Suprema Corte ha evidenziato che l'assetto organizzativo e produttivo dell'impresa è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, pur tuttavia, la libertà di iniziativa privata non può svolgersi in modo da recare danno alla libertà ed alla dignità umana.

 

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