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NIENTE SANZIONI DISCIPLINARI AL DIPENDENTE SE IL CODICE DISCIPLINARE NON E' PUBBLICIZZATO

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Non si possono irrogare le sanzioni disciplinari se, prima dell’infrazione effettuata da dipendente, il datore di lavoro non abbia predisposto e pubblicizzato il codice disciplinare (che contiene “le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse” ex art. 7, comma 1, Stat. lav.).

Il codice disciplinare, inoltre, deve “applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano” (art. 7, comma 1, Stat. lav.), altrimenti può essere predisposto unilateralmente dal datore di lavoro.

Quanto al contenuto del codice disciplinare, l’orientamento prevalente ritiene non necessaria un’analitica predeterminazione delle infrazioni e, in relazione alla loro gravità, delle sanzioni corrispondenti.

E’ sufficiente, invece, che la redazione del codice disciplinare renda chiare le ipotesi di violazione, sia pure in forma schematica e non dettagliata, indicando le previsioni sanzionatorie, anche in maniera ampia.

Nella stessa azienda non può trovare applicazione più di un codice disciplinare.

Conseguentemente, nel caso in cui siano applicati in contemporanea più contratti collettivi, ciascuno con le proprie norme disciplinari, queste ultime debbono essere poste dal datore di lavoro con atto unilaterale.

In tali ipotesi, dunque, è il datore di lavoro che stabilisce una sorta di “testo unico in materia disciplinare”.

La pubblicità del codice disciplinare deve essere realizzata mediante “affissione in luogo accessibile a tutti”.

Il codice disciplinare deve essere affisso in luoghi effettivamente accessibili per tutti i lavoratori, di comune e più frequente passaggio o, comunque, in ambienti dove risulti maggiormente agevole una concreta conoscenza del suo contenuto.

Quanto all’idoneità del luogo di affissione, sono stati ritenuti inidonei, ad esempio, un locale adibito a portineria e a guardiola per le guardie giurate incaricate della sorveglianza dell’ingresso.

Infine, ove l'impresa sia articolata in più unità produttive, il datore di lavoro è tenuto ad affiggere il codice disciplinare “in ciascuna sede, stabilimento e reparto autonomo” , anche “qualora l’impresa operi presso terzi, utilizzando locali di altri per tenervi materiali o persone”.

L’obbligo di pubblicazione del codice disciplinare deve essere soddisfatto – ai fini della legittimità della sanzione irrogata - dalla data dell’infrazione fino al momento in cui il datore di lavoro procede alla contestazione degli addebiti ed all’irrogazione della sanzione disciplinare.

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