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Il 31/12/2010 TERMINE ULTIMO PER L'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

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Emanata dal ministero del Welfare una circolare che fornisce le linee-guida da seguire sia nel pubblico che nel privato.

Affermato il principio che gli elementi di pericolo da considerare non sono solo più quelli tradizionali (per esempio relativi all'uso di sostanze pericolose), ma anche quelli "immateriali"


La valutazione dei rischi non solo è un obbligo del datore di lavoro pubblico e privato e un'attività che condiziona qualsiasi intervento di tipo organizzativo e gestionale in azienda, ma deve anche comprendere "tutti i rischi" per la salute e la sicurezza di chi vi opera all'interno.

Non solo, dunque, quelli "tradizionali" (per esempio relativi all'uso di sostanze pericolose o di macchine), ma anche quelli di tipo "immateriale" che riguardano lo stress lavoro-correlato.

E' l'indicazione fornita dalla circolare del ministero del Welfare, firmata di recente dal direttore generale della Tutela delle condizioni di lavoro, Giuseppe Umberto Mastropietro.

Il 31 dicembre 2010 decorre il termine ultimo per l'elaborazione del documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato e la circolare recepisce le indicazioni della Commissione consultiva istituita dal Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'organo tripartito presieduto dal dicastero di via Flavia nel quale si trovano rappresentate le amministrazioni centrali competenti in materia, le Regioni e le parti sociali.

Le indicazioni fornite dal documento seguono criteri di "brevità" e "semplicità" -  fa sapere una nota ministeriale - in quanto destinate "ad un utilizzo ampio e riferito a imprese non necessariamente munite di strutture di supporto in possesso di specifiche competenze sul tema".

La valutazione dello stress lavoro-correlato si articola, così, in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di un rischio in tal genere e le misure di correzione adottate in seguito dal datore di lavoro si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori "oggettivi e verificabili" in riferimento a queste tre tipologie: eventi sentinella (come indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori); fattori di contenuto del lavoro (come ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti); fattori di contesto del lavoro (come ruolo nell'ambito organizzativo, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro).


Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro è tenuto solo a darne conto nel Documento di valutazione del rischio (Dvr) e a prevedere un monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere appositi interventi, si dovrà procedere alla pianificazione e all'adozione di opportuni correttivi (per esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi).

Prevista, infine, anche "una valutazione approfondita".

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